DELIBERA n° 39 anno 2008/09
Ricorrente : ASD La Torre
Comitato UISP : Zona del Cuoio
gara del 13.04.2009
C.U. n°29 dell’ 29.04.2009
Ricorso della società ASD La Torre avverso sanzione di squalifica del proprio tesserato Maurizio Buti
sino al 13 ottobre 2009 (mesi 6) ai sensi degli articoli 145 e 23 comma “A” R.D.
Il sig. Maurizio Buti, richiede una riduzione della sanzione; dichiara di essere stato giustamente sanzionato in quanto responsabile diretto della società essendone il presidente, ma non avendo avuto alcun ruolo attivo nel tentativo di utilizzare un giocatore sotto falso nome da parte dei suoi subalterni, richiede che venga ridotta la squalifica a suo carico.
Il reclamo appare infondato e, come tale, non meritevole di accoglimento.
Questa Commissione osserva, infatti, che, il giudice di Prima Istanza ha già tenuto doverosamente in considerazione il comportamento tenuto dal sig. Maurizio Buti. L’art. 145 RD, infatti, prevede un minimo edittale pari ad un anno di squalifica ma in considerazione del ruolo marginale avuto dal sig. Buti in questa, comunque gravissima, vicenda, la Prima Istanza, ha ritenuto opportuno riconoscergli un’attenuante (art.23 comma “A”) attraverso la quale ha ridotto la squalifica a “soli” 6 mesi.
P.Q.M.
Questa Commissione respinge il ricorso e conferma la sentenza emessa dal Giudice di Prima Istanza Si incamera la cauzione di cui all’art. 77 R.D.
Così deciso in Prato il 19 maggio 2009.
Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO
Giudici: David Carlesi
Renzo Carlesi
Vasco Cipollini
DELIBERA n° 39 anno 2008/09
Ricorrente : ASD La Torre
Comitato UISP : Zona del Cuoio
gara del 13.04.2009
C.U. n°29 dell’ 29.04.2009
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* Pippo e Alex per sempre! *
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